Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Dettagli della notizia

Disciplina del conferimento e della raccolta differenziata dell’abbigliamento e dei prodotti tessili (CER 200110/200111).

Data:

15 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
VISTO il decreto legislativo 116/2020;
VISTO il D.L. 116/2025 convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233) che
recepisce la direttiva UE sui rifiuti;
VISTO, in particolare, l'obbligo di raccolta differenziata dei prodotti tessili a partire dal 1° gennaio 2022;
CONSIDERATO che l’abbigliamento e i prodotti tessili (CER 200110/200111) non devono essere conferiti nel rifiuto
indifferenziato;
RITENUTO necessario, per motivi di igiene, decoro urbano e salvaguardia ambientale, disciplinare il corretto
smaltimento dell’abbigliamento e dei prodotti tessili (CER 200110/200111);

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE

Art. 1 – Tipologia di rifiuto da conferire

La Tipologia di rifiuto da conferire è il seguente:
- Abbigliamento (abiti, maglieria, biancheria, scarpe, cinture, cappelli,)
- Prodotti tessili (biancheria per la casa quali lenzuala, tende, coperte)

Art. 2 – Conferimento

I rifiuti di abbigliamento e prodotti tessili devono essere conferiti esclusivamente negli appositi
contenitori/cassonetti stradali posizionati sul territorio.. Se tali contenitori dovessero essere pieni il
rifiuto non può essere conferito.

Art. 3 – Modalità di conferimento

I rifiuti devono essere inseriti all'interno dei contenitori preferibilmente in sacchi chiusi per corretta
gestione del rifiuto.

Art. 4 – Divieti

È vietato inserire i rifiuti non conformi.
È vietato abbandonare abbigliamento e prodotti tessili sfusi o all’interno di sacchetti fuori dai
contenitori, nelle strade o nei vicoli.
È vietato utilizzare contenitori non autorizzati o abusivi.
È vietato introdurre nei cassonetti materiali estranei (rifiuti solidi urbani, ingombranti, ecc.).

Art. 5 – Sanzioni

Le violazioni alla normativa vigente in materia comportano l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii., che può arrivare fino a
3.000,00 euro, oltre le sanzioni accessorie.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati agli organi competenti.
FRANCAVILLA DI SICILIA, Lì 15/04/2026

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 2
f.to Geom. Silvestro Giuseppe

Il Vicesindaco
f.to Puglisi Salvatore

Ultimo aggiornamento: 15/04/2026, 13:11

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