Descrizione
Regolamento assegnazione della gestione di interventi a tutela dell'ambiente urbano a soggetti privati e sponsor.
I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d’uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
L’amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.
L’amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento l’adozione dei beni pubblici indicati all’art. 3 da parte dei soggetti di cui all’art. 4 al fine di:
- coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
- sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all’importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
- accrescere il decoro della città;
- creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.